mercoledì 6 giugno 2018

Le Etichette dei Cosmetici - la Normativa Europea


Vi siete mai chiesti che cosa dice la legge in merito all'etichettatura dei prodotti cosmetici? Avete mai pensato che dietro ad ogni parola o simbolo ci sia una precisa normativa da rispettare e che proprio grazie all'esistenza di regolamenti e certificazioni riusciamo a confrontare in maniera immediata due o più prodotti tra loro e scegliere quello che più ci si addice?

Vediamo insieme la normativa vigente in materia di etichettatura dei cosmetici.




La Normativa Europea

Il testo normativo di riferimento sull'etichettatura dei cosmetici nell'Unione Europea é il Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo ai prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE), in vigore dal primo aprile 2013.

Le disposizioni del regolamento sono volte a garantire la tutela della salute e l’informazione dei consumatori, vigilando sulla composizione e l’etichettatura dei prodotti. Il regolamento prevede inoltre la valutazione della sicurezza dei prodotti e il divieto degli esperimenti sugli animali.

Potete trovare e consultare il testo completo del regolamento qui, anche se ora vedremo insieme i punti più importanti.

La Definizione di Prodotto Cosmetico

I prodotti cosmetici sono sostanze o miscele di sostanze destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero, unghie, ecc.), oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei.

La definizione é quindi molto ampia e comprende qualunque cosa che possiamo applicarci addosso, dai detergenti ai prodotti depilatori, passando per dentifrici, colluttori, make-up vario ed eventuale fino ai profumi e prodotti per capelli.

Questo regolamento stabilisce delle regole generali che devono essere applicate e valide su ognuna di queste categorie di prodotto.

Informazione del consumatore

L’etichettatura dei prodotti contribuisce alla tutela dei consumatori. I recipienti o l’imballaggio devono infatti riportare indicazioni in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili. Tali informazioni riguardano:

  • il nome o la ragione sociale e l’indirizzo della persona responsabile del prodotto;

  • il paese di origine dei prodotti importati (è obbligatorio inserire la dicitura "made in...";

  • il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in peso o in volume;

  • la data limite di utilizzo del prodotto cosmetico, stoccato in condizioni adeguate;

  • le precauzioni per l’impiego, anche per i cosmetici di uso professionale;

  • il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permette di identificare il prodotto;

  • l’elenco degli ingredienti, ovvero qualsiasi sostanza o miscela usata intenzionalmente nel prodotto durante il processo di fabricazione.

La lingua nella quale vanno indicate le informazioni è determinata dallo Stato membro in cui il prodotto viene messo a disposizione dell’utilizzatore finale.

Qualora non fosse possibile indicare sull’etichetta le informazioni elencate  precedentemente, queste andranno pertanto riportate su un foglio, un’etichetta a parte, una fascetta o un cartellino allegati o fissati al prodotto cosmetico. In questi casi sarà obbligatorio un riferimento testuale o il simbolo riportato qui in alto.

Altri importanti simboli che è bene imparare a conoscere e che devono necessariamente essere presenti sulle etichette dei cosmetici sono:



PAO (Period After Opening) = periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, è sicuro e può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore (tranne nei casi in cui il concetto di conservazione dopo l’apertura non è rilevante). Al centro del simbolo è indicato il numero di mesi seguito dalla lettera M (a volte può essere espresso in anni).

Durata di Conservazione Minima = la data (indicata come giorno, mese e anno) fino alla quale il prodotto cosmetico, stoccato in condizioni adeguate, continua a svolgere la sua funzione iniziale. Il simbolo può essere sostituito dalla dicitura: “da usare preferibilmente entro…” . Se la durata di conservazione è superiore ai trenta mei, la sua indicazione non è obbligatoria.

L'Elenco degli Ingredienti (INCI)

L'elenco degli ingredienti va sempre riportato in maniera integrale, secondo lo standard internazionale INCI. Gli ingredienti saranno elencati in ordine decrescente (dal più abbondante al meno). Gli ingredienti di origine naturale saranno indicati con il loro nome latino, mentre i composti di sintesi seguiranno una nomenclatura scientifica inglese. I coloranti saranno indicati da un codice numerico preceduto dal prefisso CI mentre i conservanti da un numero preceduto dalla lettera E.

Sia i composti odoranti e aromatizzanti che le loro materie prime sono inseriti tra gli ingredienti con il termine generico di  "parfum" o "aroma". I potenziali allergeni dovranno essere specificatamente nominati di seguito ai termini "parfum" e/o "aroma".

Gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali verrano indicati di seguito alla dicitura "nano".

Non sono considerati ingredienti le eventuali impurezze delle materie prime e le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella miscela di preparazione ma che non compaiono nel prodotto finito.

Per tutte le info su INCI e regole di inserimento e nomenclatura degli ingredienti dei prodotti cosmetici, vi rimando alla Decisione della Commissione Europea del 9 febbraio 2006. 

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